Art. 3.

      1. L'articolo 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è sostituito dal seguente:

      «Art. 6. - (Promozione a vice questore aggiunto). - 1. La promozione a vice questore aggiunto si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario capo che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica».